Incoterms le regole internazionali per l’interpretazione delle condizioni di consegna delle merci
Incoterms
Gli Incoterms o c.d. “termini di resa” ed acronimo di International Commercial Terms, sono regole internazionali per l’interpretazione delle condizioni di consegna delle merci, che sono utilizzate nelle vendite internazionali di beni mobili.
Essi sono stati codificati dalla Camera di Commercio internazionale di Parigi ICC a partire dal 1936 sulla base di clausole comunemente usate nella prassi del commercio internazionale.
Da allora sono stati sottoposti a revisione periodica, così che risultassero quanto più possibile in linea con le transazioni internazionali nella loro evoluzione.
Le ultime revisioni sono state introdotte nel 2010 e 2020, per la precisione, dopo 3 anni di complessi lavori preparatori. L’ultimo aggiornamento delle Regole Incoterms® è stato rilasciato nella seconda metà del 2019 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2020, anno del Centenario di ICC.
Identificano la ripartizione dei costi del trasporto
Gli incoterms svolgono in primo luogo la funzione di identificare chi, tra venditore e compratore, sostiene i costi relativi al trasporto della merce da un luogo ad un altro, i costi connessi all’assicurazione e le spese doganali in uscita ed entrata.
Va sottolineato che le nuove regole non riguardano però il contratto di trasporto, ma il contratto di compravendita, e che essi inoltre non regolano tutti gli obblighi assunti dalle parti di una compravendita, ma solo quelli relativi alla consegna della merce.
Dunque, è importante definire l’esatto perimetro entro il quale questi dispiegano i propri effetti non andare oltre. Gli Incoterms non identificano il momento del trasferimento della proprietà e di altri diritti sulla merce, ma si limitano a determinare come e dove avviene la consegna della merce. Quindi interviene nel momento del trasferimento dei rischi e delle responsabilità dal venditore al compratore per la merce trasportata.
Il passaggio di proprietà della cosa trasportata non è regolato dagli Incoterms ed avviene invece secondo le regole stabilite dalla legge applicabile al contratto. Si distinguono sistemi in cui si richiede la consegna materiale dei bene e sistemi in cui invece sufficiente l’incontro della volontà delle parti.
Regolano gli obblighi relativi alla consegna della merce identificando in modo univoco il momento del trasferimento dei rischi delle responsabilità del venditore al compratore
Identificando il momento in cui avviene la consegna della merce, le nuove regole, individuano anche quando cessa la responsabilità sulla cosa per il venditore ed inizia quella dell’acquirente e, parimenti, quando i rischi di deterioramento e perdita passano dal venditore all’acquirente.
Responsabilità, rischi e costi vanno dunque di pari passo nello schema disegnato dagli Incoterms.
Occorre però una precisazione ulteriore: se gli Incoterms non riguardano il contratto di trasporto ma solo il contratto di compravendita, allora essi sono destinati ad avere effetto obbligatorio nell’ambito del solo rapporto tra venditore e compratore, non anche nelle relazioni tra essi ed il vettore.
Ciononostante è naturale che andranno anche a dare precise istruzioni al trasportatore, così che vi sia coerenza tra il contratto di trasporto ed il contratto di vendita. Non potrà pertanto, il trasportatore accettare, ad esempio, istruzioni sulla modalità di inoltro marittima o aerea che pervengano dal venditore EXW.
Necessità di richiamarli in modo espresso ed in forma vincolata
Circa la loro natura, va chiarito che gli Incoterms non costituiscono regole in alcun modo paragonabili a fonti normative, ma hanno esclusivamente natura pattizia. Non sono cioè leggi, ma regole facoltative che le parti possono scegliere di darsi. Il ricorso delle parti agli Incoterms non è dunque mai obbligatorio e dunque questi sono privi di efficacia vincolante diretta. Viceversa, hanno efficacia solo se sono incorporati nel contratto di compravendita tramite un espresso richiamo.
E’ inoltre importante sottolineare che devono anche essere preferibilmente riprodotti secondo le stringenti indicazioni della Camera Internazionale di Commercio secondo il seguente schema: “Clausola incoterms +luogo convenuto+ Edizione Incoterms” ad esempio “FOB Livorno Incoterms”.
Gli incoterms sono una tassonomia, ciò significa che essi sono quelli e solo quelli indicati dalla Camera di Commercio Internazionale, che ne ha registrato il marchio e questo li rende un punto di riferimento certo per tutti quei soggetti (come importatori, esportatori, avvocati, trasportatori banche e assicuratori) operanti nel commercio internazionale.
Questo non significa tuttavia che le parti non possano accordarsi su un termine di resa diverso da quelli elencati dalla ICC. Anzi, nella prassi le parti spesso vanno ad adattare le regole elencate dalla ICC alle proprie esigenze.
Le implicazioni ed i rischi appaiono però evidenti, dal momento che abbiamo detto che gli Incoterms® identificano in maniera chiara ed univoca il riparto tra responsabilità e rischi tra le parti della compravendita internazionale di beni mobili: in caso di controversia, infatti, il giudice chiamato a dirimere il caso non potrà basarsi sul termine di resa dichiarato dalle parti per determinare con precisione il luogo della consegna e dunque il momento del passaggio dei rischi relativi alla perdita e al danneggiamento della merce, così come in capo a chi sorge l’obbligo di stipulare il contratto di trasporto, nonché il contratto di assicurazione, a chi spetta il pagamento dei dazi, chi deve pagare gli oneri per ottenere le licenze e le autorizzazioni, la ripartizione delle spese derivanti dal trasporto, finanche la determinazione del Giudice competente a decidere la controversia. Il Giudice dovrà piuttosto analizzare la documentazione e interpretare la volontà delle parti tenendo conto di tutti gli aspetti della vicenda, dei fatti concludenti desumibili dal concreto atteggiarsi delle parti e potrà trarre conclusioni che talvolta risultano di segno opposto da quanto dichiarato dalle parti.
Suggerimenti operativi per le parti
Da tutto quanto appena detto, possiamo trarre alcuni importanti suggerimenti operativi per le parti: non allontanarsi dagli incoterms della ICC ed anzi citarli espressamente riproducendoli fedelmente, evitando invece un’indicazione generica del tipo “franco fabbrica” ed una volta stabilito il termine di resa che s’intende adottare evitare di contraddirsi nella corrispondenza, nelle fatture o in qualsivoglia atto, andando a svuotare di significato la pattuizione originaria e del clisma della univocità offerto dall’ Incoterms®.
Autor: Francesca Savia
Operations and Compliance Manager
Savitransport – HQ Florence