Il termine di resa Incoterms FCA (Free Carrier) fa parte del gruppo “F”, che sta per “Free”, cioè “Libero”.
Poiché le rese si guardano dalla parte del venditore, “Free” indica che il trasporto principale non è pagato da questi. FCA rientra quindi trai c.d. costi alla partenza, insieme ai termini EXW del gruppo E, di cui abbiamo già analizzato le caratteristiche ed i termini FAS e FOB che però, a differenza del FCA che è utilizzabile per tutte le modalità di inoltro, sono impiegati solo nei trasporti sull’acqua.
Secondo la ICC in caso di vendita FCA “il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona designata dal compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto”.
La notazione FCA deve essere per tanto completata dall’indicazione specifica di una località, visto che il passaggio dei rischi e dei costi dal venditore al compratore può avvenire in due viversi luoghi: la sede del venditore oppure un luogo terzo. Abbiamo dunque una resa che contempla due casistiche:
In caso di consegna presso la sede del venditore, la merce sdoganata all’export a cura del venditore è caricata dallo stesso presso la propria sede sul mezzo inviato dal compratore ed i rischi passano da un soggetto all’altro proprio quando la merce è caricata.
In caso di consegna presso un luogo terzo, la merce sdoganata all’export e caricata sul mezzo presso la sede del venditore viene, inoltre, trasportata e messa a disposizione nel luogo pattuito e diverso dalla sede del venditore. Da sottolineare che la merce non è scaricata nel punto concordato a cura del venditore, infatti, i rischi passano all’acquirente quando il mezzo di trasporto carico arriva nel punto individuato prima dello scarico.
Prima casistica di FCA (senza interporto)
In entrambe le versioni del FCA il venditore si occupa della produzione di documenti, fattura commerciale, licenze e certificati necessari per l’espletamento delle formalità in export a proprie spese, trattandosi di incombenze che gravano naturalmente sul venditore data la sua posizione. Inoltre, se il compratore deve conoscere informazioni e istruzioni particolari riguardo al ritiro ed al trasporto della merce (ad esempio se è merce fragile, deperibile o classificata come pericolosa), il venditore deve offrirle al compratore.
Dopodiché, nella prima casistica il venditore si occupa soltanto di mettere a disposizione la merce, nella data o finestra temporale pattuita, e di caricare a proprie spese la merce su un mezzo inviato dal compratore, che può essere di sua proprietà, ma anche di una terza parte come uno spedizioniere o un trasportatore. Nel momento in cui tutta la merce viene caricata sul mezzo, si considera “delivered” e dunque avviene il trasferimento dei rischi di trasporto dal venditore al compratore. Il resto della tratta è organizzato, controllato e spesato dal compratore. Se la merce non viene caricata, per qualsiasi ragione o disservizio, il venditore deve notificarlo al compratore.
Seconda casistica di FCA (con interporto) e altre informazioni
Il venditore, nella seconda variante, carica la merce su un mezzo a proprie spese e raggiungere il posto designato. Questo luogo può essere indicato con il nome generico “interporto”. L’interporto di solito è un magazzino o centro di smistamento merci accessibile a mezzi di trasporto pesanti, situato spesso nei pressi di una dogana, di un porto commerciale e può essere dotato di collegamento ferroviario, potrebbe essere il magazzino dello spedizioniere o un luogo di raccolta per carichi consolidati. Nel momento in cui la merce raggiunge l’interporto si considera “delivered” e dunque avviene il trasferimento dei rischi di trasporto dal venditore al compratore ossia, si precisa, in un momento precedente allo scarico. Tutti i costi da qui in avanti saranno a carico del compratore, tra essi anche i costi di scarico, entrata in magazzino e magazzinaggio, così come quelli di ricarico su mezzo ulteriore o su container. Per le sue caratteristiche, anche seconda la stessa ICC, l’FCA ’è il termine consigliato per la consegna di containers.
Indicazioni pratiche
Completiamo la nostra disamina della resa FCA con alcune precisazioni utili sotto un profilo pratico. Nel FCA non sussiste l’obbligo di stipulare una copertura assicurativa, ma il compratore e il venditore possono sempre stipularne una ciascuno che copra la tratta che gestiscono. Qualora il compratore avesse bisogno di informazioni particolari per stipulare la sua polizza, il venditore dovrà fornirgli. Allo stesso modo, se il compratore ha bisogno di informazioni per produrre documentazione di import (ad esempio Eur1 o COO), il venditore dovrà fornirle. In entrambe le ipotesi menzionate se le richieste del compratore comportano costi in capo al venditore, il compratore deve rimborsare.
Ancora, va precisato che se il compratore nella sua tratta per raggiungere l’interporto attraversa una dogana, deve assolvere le necessarie formalità doganali (ad esempio pagamento di dazi laddove presenti). Viceversa, se è il venditore colui che deve raggiungere un magazzino all’estero, è lui ad accollarsi questi pagamenti alla dogana per svincolare la merce dalla dogana.
Se richiesto, inoltre, il venditore deve farsi consegnare e poi spedire al compratore un documento che provi l’avvenuta “delivery”, sia si tratti del carico di merce sul mezzo che dell’arrivo all’interporto.
FCA e polizza di carico
Viceversa, l’effettiva messa a bordo della nave, documentata a mezzo polizza di carico BL, “dovrebbe” in ogni caso essere fornita al solo compratore, visto che in ciascuna delle 2 casistiche del FCA il carico sulla nave è un segmento sotto la responsabilità ed il controllo esclusivo di questo soggetto.
Proprio per questo motivo, prima dell’ultima riforma degli Incoterms datata 2020, a cui abbiamo dedicato il seguente approfondimento Incoterms 2020, la resa FCA veniva accantonata in favore del FOB nelle vendite garantite da lettera di credito.
Infatti, in presenza di una lettera di credito, il venditore deve presentare alla sua banca la polizza di carico con annotazione di messa a bordo della merce c.d. On Board, la quale nel FCA dovrebbe appunto essere rilasciata dal carrier al solo compratore. Il venditore sarà pertanto nelle mani del compratore, che potrebbe tardare o addirittura omettere di trasmettergli la polizza. Prima della modifica del 2020, per ovviare al rischio il compratore spesso decideva per una resa FOB in luogo della FCA, accollandosi più costi e più rischi visto che il punto di consegna viene spostato alla messa a bordo. La ICC ha risolto questa disfunzione nell’ambito della riforma Incoterms del 2020 prevede proprio che in una vendita FCA, le parti possano concordare a carico dell’acquirente un obbligo di dare istruzioni al carrier affinché rilasci al venditore la polizza di carico con un’annotazione di messa a bordo.
Autor: Francesca Savia
Operations and Compliance Manager
Savitransport – HQ Florence