La Storia
La Camera di Commercio internazionale ICC, fondata nel 1919, avviò il primo studio sugli Incoterms nel 1923 nell’ambito delle sue prime iniziative tese a facilitare il commercio internazionale. Questo primo studio includeva solo 6 termini utilizzati in 13 Paesi. Un secondo studio, che coinvolgeva questa volta ben 30 Paesi, fu intrapreso nel 1928.
La prima edizione degli Incoterms vide la luce nel 1936 ed includeva i termini FAS, FOB, C&F, CIF, Ex Ship e Ex Quay. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli ulteriori lavori revisione dei termini furono sospesi per riprendere solo nei primi anni ’50 e si conclusero con l’adozione degli Incoterms® 1953 in cui debuttarono i primi 3 termini non dedicati ai traffici marittimi: DCP (Delivered Costs Paid), FOR (Free on Rail) and FOT (Free on Truck).
La terza revisione fu edita nel 1967 e comprendeva 2 nuovi termini: delivery at frontier (DAF) and delivery at destination (DDP).
Nei primi anni ’70 la straordinaria crescita dei traffici via aerea portò ad una nuova edizione Incoterms, che, pubblicata nel 1976, comprendeva il nuovo termine FOB Airport (Free on Board Airport). Successivamente i termini sono stati rivisti nel 1980 per poi passare a cadenza decennale, nel 1990, nel 2000, nel 2010 ed infine nel 2020.
Nella versione del 1980, sulla scorta di un enorme incremento nelle spedizioni di contenitori, fu introdotto il termine FRC (Free Carrier + posto nominato).
La quinta e completa revisione del 1990 ha semplificato il termine FRC eliminando le regole per modalità di trasporto specifiche (es. FOR; Free on Rail, FOT; Free on Truck e FOB Airport; Free on Board Airport). Si è ritenuto sufficiente utilizzare invece il termine generico FCA (Free Carrier + posto nominato).
Nel 2000 le regole FAS e DEQ Incoterms® sono state modificata per conformarsi maggiormente alle disposizoni doganali della maggior parte dei Paesi.
Nel 2010 è stata consolidata la famiglia di regole D, rimuovendo DAF (Delivered at Frontier), DES (Delivered Ex Ship), DEQ (Delivered Ex Quay) e DDU (Delivered Duty Unpaid) e aggiungendo DAT (Delivered at Terminal) e DAP (Delivered + posto noinato).
L’ultima e più moderna edizione
Lo studio dell’ultima revisione, la Incoterms 2020, è iniziato nel 2016, è stata pubblicata il 10 settembre 2019, in occasione del centenario dell’ICC, ed è entrata in vigore il 1º gennaio 2020.
Gli Incoterms sono pubblicati originariamente in lingua inglese con traduzione autorizzata in altre 31 lingue da parte delle varie camere di commercio nazionali.
La terminologia ufficiale degli Incoterms 2020 in 6 lingue (Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese ed Italiano) può essere consultata alla pagina https://www.confindustriaemilia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/82585
Iniziamo dalla classificazione degli Incoterms® 2020. Vi sono due possibili modalità: Il primo metodo prende in considerazione la lettera iniziale dell’acronimo, mentre il secondo si basa sull’applicabilità delle regole alle modalità di trasporto.
Parola d’ordine chiarezza
Tra le novità di natura strutturale, si nota subito un importante lavoro svolto sulle note esplicative, quelle note che nella versione 2010 erano puramente orientative e che compaiono all’inizio di ogni resa per approfondire i punti di maggiore rilevanza. Nella versione 2020 le note esplicative sono molto più dettagliate, con diagrammi migliori, una struttura differenziata per gli utenti ed un riordinamento delle regole per permettere una comprensione più immediata delle caratteristiche della spedizione e dei relativi rischi.
Sempre per rendere più immediata l’identificazione delle responsabilità di compratore e venditore e poter effettuare un più rapido raffronto tra le varie rese gli Incoterms® 2020 sono pubblicati sia nel formato tradizionale ossia per ogni resa, sia in un formato “orizzontale” in cui tutte le rese sono raggruppate secondo le regole che stabiliscono i ruoli e le responsabilità in capo al venditore e in capo al compratore e sono suddivise in A (lato venditore) e B (lato compratore), secondo il seguente schema:
- A1/b1 obbligazioni generali
- A2/b2 consegna/presa in carico
- A3/b3 trasferimenti dei rischi
- A4/b4 trasporto
- A5/b5 assicurazione
- A6/b6 documento di trasporto/consegna
- A7/b7 sdoganamento all’esportazione/importazione
- A8/b8 controllo/imballo/marcatura
- A9/b9 ripartizione delle spese
Le regole che disciplinano le condizioni delle rese sono inoltre state riorganizzate con l’obiettivo di mettere in evidenza le condizioni più importanti e di maggiore impatto: per esempio, la consegna e il trasferimento dei rischi da venditore a compratore, prima disciplinate rispettivamente dalle regole A4/B4 e A5/B5, sono state spostate nelle posizioni A2/B2 e A3/B3, proprio al fine di dare loro maggiore risalto.
Tutti i costi sono poi stati riassunti sotto un’unica regola. Si tratta della A9/B9 che ne riporta una lista puntuale e completa, così da consentire alle parti di identificare con facilità le spese a loro carico.
Si va così a ridurre la problematica frequente nascente dal fatto che i vettori marittimi strutturano i propri prezzi in modo molto diverso tra loro.
Un’ultima notazione a livello di layout è relativa al fatto che con l’edizione 2020 il marchio Incoterms® non è più in caratteri maiuscoli. Nel contratto comunque non è obbligatorio riportare il simbolo di marchio registrato, né le nuove disposizioni abrogano le edizioni precedenti.
Da questo deriva che operatori possono adottare anche versioni degli Incoterms® precedenti all’ultima pubblicata, ma dovranno avere cura di specificarlo ove opportuno. Infatti, qualora le parti mancassero di far riferimento all’edizione prescelta, si riterranno automaticamente richiamate le condizioni dell’ultima edizione vigente al momento della conclusione del contratto.
Si ricorda comunque che, come spiegato nel nostro precedente articolo, gli Incoterms® possono essere liberamente modificati dagli operatori, che dovranno però avere coscienza delle conseguenze in termini di chiarezza operativa della propria scelta.
Modifiche sostanziali
Prima di approfondire singolarmente le rese Incoterms® 2020 nei prossimi articoli, vogliamo anticipare le maggiori novità introdotte nell’ultima edizione.
La resa DAT (Delivery at Terminal – Reso al terminal) è stata trasformata in DPU (Delivery at Place Unloaded – Reso al luogo di destinazione scaricato).
Il termine “terminal” è stato rimosso per risolvere il possibile malinteso che questo comportava quando veniva interpretato nel senso di terminal doganale. “Terminal” è stato sostituito dal termine “luogo di destinazione scaricato” per estendere il riferimento a qualsiasi posto, coperto o meno. Dunque non vi è stata una vera modifica sostanziale, ma un ampliamento dei confini del termine, da che risulta opportuno che le parti delineino il luogo in questione con più precisione possibile.
Una modifica sostanziale attiene, invece, alla diversificazione del livello di copertura assicurativa prevista per due tipologie Incoterms. Si tratta delle rese CIP (Cost Insurance Paid to -Trasporto e assicurazione pagati fino a), resa applicabile a qualsiasi trasporto e CIF (Cost Insurance Paid to -Trasporto e assicurazione pagati fino a), resa applicabile ai soli trasporti sull’acqua.
Nella versione 2010 entrambe le rese imponevano al venditore l’obbligo di stipulare un’assicurazione sul trasporto conforme almeno alla copertura minima fornita dalle clausole C dell’Institute Cargo Clause. Nella versione 2020, invece, il livello della copertura assicurativa nella resa CIP è stato incrementato così che il venditore ora è tenuto ad ottenere una copertura conforme alle Institute Cargo Clauses A (All Risks). Rimane invariata la copertura assicurativa richiesta dal CIF, salvo diversa pattuizione tra le parti,
La modifica sostanziale più importante però riguarda senza dubbio la resa FCA (Free Carrier – Franco vettore) ed è stata introdotta per venire incontro alle esigenze del venditore in presenza di un credito documentario. Nella pratica infatti, in presenza di una lettera di credito, il venditore, per adempiere alle richieste dell’istituto di credito ed avere così la garanzia di essere pagato, deve presentare alla sua banca la Bill of Lading (polizza di carico) con annotazione di messa a bordo della merce.
D’altronde però il vettore che emetterà la polizza di carico, lo farà solo dopo che la merce sia stata effettivamente caricata a bordo della nave, perciò in un momento successivo alla consegna della merce in caso di vendita FCA, per tanto il carrier rilascerà la polizza a quest’ultimo e non al venditore.
Il venditore sarà per tanto nelle mani del compratore, che potrebbe tardare o addirittura omettere di trasmettergli la polizza. Per ovviare al rischio di non ottenere la polizza di carico da presentare alla Banca, nella pratica accadeva allora che il compratore decidesse per una resa FOB invece che FCA, accollandosi più costi e più rischi visto che il punto di consegna viene spostato alla messa a bordo. Ebbene la modifica introdotta dagli Incoterms 2020 prevede proprio che in una vendita FCA, le parti concordino che l’acquirente debba dare istruzioni al carrier di rilasciare al venditore, a spese e rischi dell’acquirente, un documento di trasporto che dichiari che i beni sono stati caricati.
Questo meccanismo facoltativo è oggi previsto dalla regola A6/B6 “Documento di consegna/trasporto” della resa FCA.
Altra novità è che nell’edizione 2020 il trasporto con mezzi propri viene esplicitamente ammesso, per le rese DDP-DAP-DPU-FCA. Dunque è stato previsto che il venditore o il compratore non si affidino necessariamente a parti terze per il trasporto come accadeva invece nelle versioni precedenti.
Conferme
Rispetto alla precedente edizione 2010, gli Incoterms® sono rimasti invariati nel loro numero, ossia 11, e nella loro denominazione (con la sola eccezione del DAT divenuto DPU).
La conferma più importante tuttavia attiene senz’altro al le condizioni FAS, DDP ed EXW, della cui eliminazione si è a lungo discusso durante gli studi preparatori di Incoterms® 2020.
Del termine FAS (Free Alongside Ship), si lamentava la quasi totale inutilizzazione. In particolare si sosteneva che il FAS non aggiunga nulla a quanto espresso dal già esistente FCA, che regola le spedizioni con consegna nel porto di carico.
Del termine DDP (Delivery Duty Paid), si sottolineava il suo utilizzo pressoché esclusivo per spedizioni gestite dai corrieri e tramite corrieri espressi che trattano tutte le procedure logistiche dal ritiro e doganali fino alla consegna all’indirizzo dell’acquirente.
Del termine Exw (Ex-Woks), si contestava soprattutto il fatto che, comportando un livello minimo di obbligazione per il venditore il quale si limita a mettere a disposizione del compratore merce e relativi documenti commerciali nei propri locali, lasci a carico dell’acquirente estero anche oneri riguardo ai quali non è adeguato, come soprattutto di provvedere alle formalità doganali di uscita.
Nonostante le perplessità che le suddette 3 rese generavano, si è comunque deciso di confermarne l’esistenza anche nell’edizione Inoterms®.
Per maggiori approfondimenti sulle singole rese, si rimanda ai prossimi articoli pubblicati su questo sito.
Autor: Francesca Savia
Operations and Compliance Manager
Savitransport – HQ Florence