Binding ruling: un importante strumento di riduzione del rischio di contenzioso doganale
I diritti doganali sono imposti all’ingresso della merce nel paese in cui vengono importati e sono a carico dell’importatore.
Nella maggior parte dei paesi i diritti doganali sono costituiti da una parte fissa e da una parte variabile; così, ad esempio, in Italia si applica una parte fissa pari al 22% del valore dei prodotti importati a titolo di I.V.A. ed una parte variabile a titolo di dazio.
La percentuale di dazio che si applica sul valore della merce importata (in alcuni paesi sul c.d. valore CIF della merce, ossia la somma data dal valore della merce, le spese di trasporto fino al port di sbarco e le spese di assicurazione) dipende da una serie di elementi:
- Il primo è la voce doganale del prodotto HS o HTS ((Harmonized System or HTS – Harmonized Tariff Schedule). Il codice HS è un numero di riconoscimento internazionale, sviluppato dall’Organizzazione Mondiale delle Dogane (www.wcoomd.org), utilizzato proprio per stabilire la classificazione doganale nazionale e raccogliere statistiche sul commercio mondiale.
Ogni paese determina che percentuale di dazio applicare ad una data HS, sulla base delle proprie scelte di politica commerciale, così, ad esempio, uno stato che produce molta carne bovina destinata all’esportazione difenderà la sua risorsa applicando un tasso di dazio molto alto allo stesso prodotto che venga importato.
Tenendo conto che la differenza tra esportazioni e importazioni è una delle componenti del prodotto interno lordo (PIL) di un paese, appare chiaro infatti che il livello dei dazi, insieme ad altri strumenti di politica commerciale quali i contingentamenti (restrizione diretta all’importazione di un bene), le restrizioni (concessione di una licenza di importazione ristretta a soli gruppi o aziende), il requisito di contenuto minimo della produzione (che una frazione predeterminata di bene finale sia prodotta localmente), la VER (restrizione volontaria alle esportazioni amministrato dal paese esportatore) ed anche le norme tecniche e fitosanitarie (che pure costituiscono una barriera tecnica e amministrativa agli scambi), ha un impatto di primo rilievo sulla crescita o sulla recessione di un paese. - Un secondo elemento decisivo nella determinazione del quantum di dazio applicato è il paese di origine della merce importata. Infatti, sulla scorta delle stesse ragioni su cui si decidono i tassi, gli Stati sottoscrivono convenzioni che regolino gli scambi tra loro di uno, più o tutti i prodotti tra i paesi aderenti attraverso i quali alcuni traffici vengono incentivati (ed evidentemente altri disincentivati) attraverso politiche di riduzione, o perfino esenzione, dai dazi. Così, ad esempio, nell’ambito della Convenzione Eur1, Form A, ATR, INREX, BNREX, etc. si prende in considerazione il paese di origine della merce e gli si riconosce un privilegio tariffario. Per fare un esempio pratico, alla voce doganale HS 620721000 (corrispondente a camice da notte e pigiami in cotone) la dogana italiana applica un dazio del 12%, ma è esente da dazio laddove sia presentato un Form A valido.
Binding Ruling: Aspetti critici
Stabilire in quale HS rientri il prodotto oggetto dell’importazione è responsabilità dell’importatore ed un insuccesso può comportare il sequestro della merce ed una pletora di sanzioni commisurate all’entità della violazione commessa. Se per alcune tipologie di prodotti l’individuazione della corrispondente HS è piuttosto agevole, per altre invece, specie se si parla di beni in materiali compositi o componentistica, la scelta potrebbe essere più complessa. Se i siti internet delle autorità doganali competenti forniscono modalità di ricerca basati su criteri diversi che aiutino in tal senso, esistono comunque, ed è l’esperienza pratica a dircelo, ampi margini di errore. La dichiarazione di un’errata voce doganale può essere dovuta ad una negligenza lieve o più marcata, oppure ad una vera e propria volontà fraudolenta tesa ad ottenere indebite riduzioni nel prelievo fiscale. Tralasciando questa ultima possibilità, dobbiamo chiederci quali sono le implicazioni di un errore nell’identificazione della HS corretta e quali misure adottare per prevenire le conseguenze.
Innanzitutto, giova chiarire che la dogana si aspetta che l’importatore sia a conoscenza delle procedure doganali visto che è responsabile delle proprie dichiarazioni, pertanto non sarà per questi sufficiente affermare di non essere a conoscenza della materia perché il suo errore si consideri giustificato.
Come anticipato, le sanzioni che posso essere comminate in caso di dichiarazione della voce doganale errata variano nei diversi ordinamenti nazionali e variano a seconda della gravità della violazione; ad esempio, sarà certamente più lieve la sanzione comminata a chi dichiara una HS che non comporti una riduzione del dazio rispetto a quella corretta, di quella applicata, invece, a chi con coscienza, volontà e costanza dichiara una voce che produca l’abbattimento del dazio dovuto. Le sanzioni potranno essere pecuniarie, ma anche penali ed in quegli ordinamenti che considerano l’importazione come un privilegio che la dogana può anche revocare, la perdita della possibilità per un’azienda di importate per un determinato periodo o in perpetuo, in caso di ripetute violazioni.
Accanto a queste più evidenti conseguenze, l’errore nella classificazione doganale dei prodotti oggetto di importazione può provocarne altre tutt’altro che secondarie. Infatti, in caso di dubbi circa l’esattezza delle dichiarazioni, i tempi di un’eventuale visita doganale si protrarrebbero con conseguenze deleterie sia sulla tempistica nella quale l’importatore ha la disponibilità dei prodotti, sia in termini di costi di magazzinaggio che maturano per tutto il protrarsi delle operazioni di controllo. Si deve per altro sottolineare che i costi in questione sono sempre a carico dell’importatore, anche laddove la visita doganale si concludesse positivamente nel senso di una conferma dell’esattezza di quanto da lui dichiarato, rientrando in effetti nei poteri, anzi nei doveri, dell’autorità doganale esercitare controlli approfonditi in caso di dubbio. Va anche detto che in molti casi dopo una visita doganale conclusasi con una revisione della HS dichiarata dall’importatore, la dogana sarà più incline a controllare nuovamente le sue importazioni future, tenendo il soggetto sotto controllo per un periodo variabile per accertarsi che l’infrazione non si ripeta.
Binding Ruling:…Possibili Soluzioni
Di fronte alla delicatezza della scelta della HS da dichiarare il modo più sicuro per trovare il numero di classificazione corretto è rivolgersi ad un operatore doganale esperto, ma è anche possibile ed in certi casi auspicabile, rivolgere alla dogana stessa un’istanza per ottenere una decisione vincolante. In sostanza, si chiede alla dogana di dire se concorda o meno con la classificazione scelta dall’importatore. Se la dogana accetta la classificazione e fornisce una decisione vincolante per il prodotto, ogni porto di entrata è tenuto a rispettare tale classificazione. Questo procedimento denominato Binding Ruling è previsto oggi nella maggior parte degli ordinamenti, dove naturalmente presenta le proprie peculiarità sia in termini di istanza che di procedimento, ma rappresenta una risposta all’esigenza di certezza e tutela sia dell’importatore, sia dell’amministrazione. Le sentenze vincolanti, infatti, da un lato proteggono l’importatore da variazioni nell’interpretazione dei funzionari doganali attuale e futuro e dall’altro aiutano i contribuenti a rispettare la legge ed adempiere i propri obblighi con regolarità.
Le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) emesse con i Binding Ruling sono particolarmente utili nelle seguenti casistiche: ove la legge non è chiara e vi è più di una possibile interpretazione; in caso di nuova normativa applicabile all’operazione; quando la transazione è nuova, delicata o controversa; laddove sorgono problemi significativi o possono avere un ampio impatto.
Richiedere un Binding Ruling per i prodotti oggetto di importazione è senz’altro una buona pratica da intraprendere in quelle aziende che attuano politiche di gestione del rischio, ovvero il processo mediante il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano delle strategie per governarlo.
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Link:
US https://www.cbp.gov/trade/rulings
IT/UE (le decisioni adottate da uno Stato membro hanno piena efficacia giuridica su tutto il
territorio dell’Unione) https://www.adm.gov.it/portale/dogane
NZ https://www.ird.govt.nz
AU https://www.ato.gov.au/General/
CH http://online.customs.gov.cn
Autor: Francesca Savia
Operations and Compliance Manager
Savitransport – HQ Florence